Come abbiamo già evidenziato, la Corte d'Appello ha accolto tutte le nostre tesi in ordine all'illegittimità dello sconto, imposto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006, applicato oltre il triennio 2007 - 2009.
A conforto delle tesi sostenute dalla Corte d’Appello di Roma è intervenuta la Cassazione, con la pronuncia n. 10582 del 4 maggio 2018.
La Suprema Corte ha esaminato, infatti, la problematica afferente lo sconto in parola in occasione di un ricorso presentato da una struttura accreditata campana, ed in tale occasione ha avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: “lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007 – 2009”.
La Corte giunge a questa conclusione argomentando sostanzialmente come questa difesa ha sempre sostenuto.
La disposizione in commento, attraverso il senso letterale delle parole impiegate e le esplicitate intenzioni del Legislatore, non lascia alcun dubbio sul fatto che la pratica dello sconto sia stata introdotta per il triennio 2007 – 2009 e limitatamente ad esso, al fine di “garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 – 2009”.
Come già sottolineato, non vi è alcun elemento letterale all’interno della norma in commento che avvalori la linea difensiva della Pubblica Amministrazione, secondo cui l’applicazione della decurtazione tariffaria si protrarrebbe sino all’aggiornamento tariffario nazionale e su tale interpretazione si è orientata, del tutto correttamente, la Corte di Cassazione, con la pronuncia sopra citata.
Desta preoccupazione il nuovo intento regionale di attribuire alle Aziende Sanitarie il compito di determinare i singoli budget delle strutture accreditate e di procedere alla contrattualizzazione delle stesse, senza necessità di una previa programmazione regionale.
La Circolare in questione, inoltre, annuncia l'apertura, per le strutture laziali, dell'intero Nomenclatore, riformanto lo storico Allegato 5/b che limitava la rimborsabilità delle prestazioni ad alcune voci del Nomenclatore Nazionale.
Siamo in attesa degli sviluppi, per valutare la possibilità di contrastare tale impostazione regionale, a nostro avviso illegittima sotto molteplici aspetti.
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