In sostanza, tali decreti prevedono: a) la possibilità per le farmacie di utilizzare “test autodiagnostici”, ovvero gestibili direttamente dal paziente o, in particolari condizioni di fragilità, mediante il supporto di un operatore sanitario direttamente presso le farmacie: in realtà molti degli esami diagnostici (glicemia, colesterolo, emoglobina, creatinina, misurazione dei componenti delle urine, Helicobacter Pilori) sarebbero in questo modo permessi all’interno delle farmacie, aggirando tutti quegli strumenti posti a garanzia del paziente, che sono previsti per i laboratori di analisi; b) possibilità per le farmacie di provvedere alla prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale attraverso il sistema “CUP”, ad eccezione degli esami di laboratorio per accesso diretto, delle urgenze di primo e secondo livello e per le prestazioni per cui sia prevista una diversa modalità di prenotazione; c) la possibilità per le farmacie di mettere a disposizione dei pazienti che risiedono nel territorio di appartenenza della farmacia di riferimento, di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per l’effettuazione a domicilio di prestazioni professionali prescritte dal medico o dal pediatra di base.
Come è noto, le Farmacie non sono sottoposte a controlli sui requisiti minimi necessari per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e, dunque, i Decreti citati attuano una evidente disparità di trattamento consentendo alle farmacie di erogare alcune delle prestazioni maggiormente richieste dagli utenti.